Controllo effettuato durante tutte le fasi realizzative finalizzato alla valutazione tecnica dell’intero processo di costruzione che, in accordo agli elaborati progettuali e le scelte costruttive, deve garantire un prodotto di qualità nel tempo.
La struttura opera in accordo ai requisiti espressi dalla norma UNI CEI EN ISO/IE 17020 relativi agli organismi ispettivi di tipo A.
In particolare, la normativa in ambito Pubblico, secondo il Dlgs 163/2006 art. 129 (T.U. Appalti) stabilisce che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di Terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Inoltre, per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ad oggi corrispondente a circa 11 milioni di euro), l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
In ambito Privato, la legislazione di riferimento (Dlgs. 122/05) sancisce all’art. 4 a carico del costruttore l’obbligo di contrarre e di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, a beneficio del medesimo e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, che siano conseguenza dei vizi contemplati dall’art. 1669 c. c., e cioè rovina totale o parziale, pericolo di rovina e gravi difetti costruttivi.
In tali ambiti l’effettuazione del Controllo Tecnico costituisce elemento essenziale al fine di normalizzare il rischio assicurativo e permettere l’erogazione delle coperture assicurative previste.